
Il nostro statuto
Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata GSO VIMODRONE (Gruppo Sportivo Oratori Vimodrone - d’ora in poi GSO) ed ha durata illimitata.
Il GSO ha due sedi entrambe in Vimodrone, una in via L. Cadorna 23 e l’altra in P.le Pier Giorgio Frassati 2.
I colori sociali dell’Associazione sono il verde bandiera, il bianco e il blu royal.
Art. 2
Il GSO non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.
Il GSO VIMODRONE prosegue l’attività svolta dal Gruppo Sportivo Oratorio Vimodrone, costituito il 15 luglio 1978, e dalla ASD DTA SPORT costituita nel 2004.
Il GSO fa riferimento alla realtà educativa delle parrocchie di San Remigio e Dio Trinità d’Amore in Vimodrone e potrà aderirà al C.S.I. Centro Sportivo Italiano e agli enti di promozione sportiva e federazioni scelte dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione alle attività agonistiche dagli stessi organizzate.
Il GSO, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Farà altresì riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il C.S.I. in data 23.4.2001.
L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale delle Parrocchie e della Diocesi, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.
Art. 3
Le finalità del GSO sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. Il GSO potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dagli enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione;
organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti delle parrocchie di San Remigio e Dio Trinità d’Amore in Vimodrone tramite apposite convenzioni, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive e comunque sia per un importo NON superiore alla media delle entrate degli ultimi tre anni. Tale limite potrà essere superato solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto il parere unanime di tutti i consiglieri.
Il GSO dovrà ottenere il preventivo benestare delle parrocchie nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, le parrocchie stesse.
Art. 4
Il GSO cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I., con le parrocchie, con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane e con Associazioni di volontariato, quali, ad esempio, la CRI. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.
Il conseguimento delle finalità educative del GSO compete a tutti i soci.
Art.5
Al fine di consentire il coordinamento con le attività educative-pastorali degli oratori il GSO è diviso in due sezioni, coincidenti con l’oratorio Paolo VI e l’oratorio Dio Trinità d’Amore. L’attività di ogni sezione è supervisionata da un coordinatore, carica normalmente cumulabile con altri incarichi, il cui compito è assicurare il coordinamento tra le attività del GSO e dell’oratorio di riferimento, ognuno per il proprio ambito di competenze.
Art.6
Salvo specifiche esigenze, gli atleti – all’atto dell’iscrizione – vengono assegnati al settore dell’oratorio di appartenenza, ferma restando la gestione tecnico/sportiva unitaria da parte del GSO.
Titolo II - I SOCI
Art. 7
Possono essere soci del GSO tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
I soci si distinguono in:
a) Fondatore :membri del consiglio direttivo GSO e DTA al 30.06.2009 - Durata a vita
b) Onorario : atleti o dirigenti che si sono distinti per meriti particolari - Durata a vita
Viene nominato dal consiglio direttivo con il 50% +1 dei voti
c) Benemerito :socio contribuente - Durata annuale
d) Attivo : socio che offre le proprie prestazioni gratuitamente - Durata annuale
e) Atleta : coloro che praticano attività sportiva - Durata annuale
f) Ordinario : colui che esercita le tutela dell’atleta minore di 16 anni (uno x atleta) - Durata annuale
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi ad esclusione della durata della qualifica di socio.
Art. 8
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione al GSO, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 9
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci aventi 16 anni compiuti, esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minori di 16 anni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
Art. 10
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi del GSO, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente deliberati dal Consiglio direttivo.
Art. 11
La qualità di socio si perde
a) alla scadenza naturale prevista all’art.5;
b) per dimissioni;
c) per espulsione;
d) per morosità;
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali al GSO o in contrasto con quanto indicato dagli artt. 2 e 3 del presente statuto.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato che, al caso, può presentare ricorso all’assemblea.
Art. 12
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III - L’ASSEMBLEA
Art. 13
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- Il Presidente (che deve necessariamente aver compiuto 21 anni)
- il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Operativo
Art. 14
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del GSO. E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita del GSO, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ in ogni modo convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 15
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16
Possono intervenire all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di massimo tre deleghe.
Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 18, comma 2.
Art. 18
comma 1)
L’Assemblea dei Soci:
- approva annualmente il rendiconto;
- elegge il Consiglio Direttivo,
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
comma 2) Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione dei Soci e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE E Il CONSIGLIO OPERATIVO
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale del GSO. Tutti i componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
a) Tutti i candidati devono essere approvati da uno dei due Consigli Pastorali delle Parrocchie Dio Trinità d’Amore e San Remigio in Vimodrone.
b) Il Consiglio Direttivo deve essere composto da un numero dispari di membri, comunque sia non inferiore a 3 e non superiore a 15. Il Consiglio Direttivo uscente decide, di volta in volta, il numero dei membri del Consiglieri da eleggere.
Ne fanno parte:
- I due consulenti ecclesiastici delle due Parrocchie (di diritto)
- I primi 13 soci eletti dall’Assemblea dei Soci. In caso in cui vi fosse la parità di voti tra soci, i membri eletti in prima istanza dovranno votare a loro volta i membri mancanti, scelti fra quelli che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze. I due coordinatori vengono eletti tra i 13 soci eletti.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del GSO. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività;
b) fissare la data dell’assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto;
d) predisporre la relazione dell’attività svolta;
e) deliberare sulla scelta dei tecnici;
f) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività determinare l’ammontare annuo della quota associativa;
g) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
h) Elegge il Comitato Operativo il quale ha la responsabilità di attuare quanto deciso dal Consiglio Direttivo
Art. 21
Il Consiglio Operativo ha la responsabilità di attuare quanto deciso dal Consiglio Direttivo. A lui viene dato il compito di organizzare la stagione sportiva, l’acquisto di materiale, le relazioni con le istituzioni e le altre associazioni sportive del territorio, ecc.
Ne fanno parte:
- Il Presidente
- Il Direttore Sportivo
- Il Segretario
- Due Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo
Art. 22
Il Presidente del GSO è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Nell’ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, un segretario ed un Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nell’espletamento di tutti gli atti e le attività amministrative necessarie per il raggiungimento delle finalità del GSO.
Art. 23
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla
sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del
mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a
mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea dei Soci, convocata dai
membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Titolo V - IL PATRIMONIO
Art. 25
Il patrimonio del GSO è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà del GSO.
Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 26
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci e trasmesso alle Parrocchie.
Art. 27
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 18, secondo comma. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto agli ’Oratori delle parrocchie di Vimodrone o,nell’impossibilità, a altro ente o associazione con finalità analoghe.
Titolo VI - NORME FINALI
Art. 28
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili.