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Il nostro statuto

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., è costituita, con sede in Vimodrone (MI), via Cadorna 23, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica GSO Vimodrone”, acronimo di Gruppo Sportivo Oratori Vimodrone.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO
Art. 2
2.1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2.2 L'ordinamento interno dell’Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.
Art. 3
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:
a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di calcio, pallavolo e pallacanestro, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ‐ purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.
c) L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
d) L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

 

Titolo III - ASSOCIATI
Art. 4
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art.5
Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art.6

La qualifica di associato dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:
● all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
● all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
● al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

Art. 7
L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

 

Titolo IV - RECESSO - ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Art. 9
Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere notificate mediante mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31/12 di ogni anno.
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Art. 10
Ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari, mediante forma cartacea o informatica (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera A/R, PEC, e‐mail, SMS, WhatsApp, ecc.) atta ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato.
Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

Titolo V - RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote associative annuali;
b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
f) proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate compatibili a norma di Legge.
Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Come previsto dall’art.8 del D.Lgs 36/2021, gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento
dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

Art. 12
12.1 L’esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
12.2 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, ossia potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal medesimo articolo.
12.3 Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del DLgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

Titolo VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.


Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

Art. 14
14.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
14.2 Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
14.3 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La relativa convocazione deve effettuarsi almeno dieci giorni prima della adunanza mediante forma cartacea o informatica (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera A/R, PEC, e‐mail, SMS, WhatsApp, ecc.) atta ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Google Meet,
Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell’Organo di Controllo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti associativi.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per
l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art. 17
L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.
Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’Associazione.
Art. 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice‐Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.

 

Consiglio Direttivo

Art. 19
19.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti fra gli associati maggiorenni dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
19.2 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere eletti
19.3 I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
19.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare per eleggere il Presidente.
19.5 Dopo l’elezione del Presidente il Consiglio, in questa prima riunione, nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario.
19.6 Il Consiglio Direttivo procede a nominare tutte le figure necessarie per Il funzionamento dell’Associazione, quali, ad esempio:
‐ il direttore sportivo
‐ i responsabili tecnici di ogni attività
- i membri della segreteria
- il responsabile eventi
- Responsabile attuazione del progetto educativo
I ruoli sopra elencati possono essere ricoperti anche da persone esterne al Consiglio Direttivo. In tal caso potranno partecipare alle riunioni del Consiglio, esprimere la propria opinione su tutti i punti dell’ordine del giorno, senza però avere diritto di voto.
19.7 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
19.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 2 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
19.9 La convocazione deve effettuarsi mediante forma cartacea o informatica (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lettera A/R, PEC, e‐mail, SMS, WhatsApp, ecc.) da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
19.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
i) Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società' o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).
Art. 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Il Presidente

Art. 21
21.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
21.2 Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
21.3 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice‐Presidente.
21.4 In caso di dimissioni, spetta al Vice‐Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere

Art. 22
22.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 19 comma 2 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
22.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell’art 19 comma 2 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
22.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

 

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 24

24.1 L’Associazione ha durata illimitata.
24.2 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
24.3 In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

 

TITOLO VIII - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 25
25.1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
25.2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Norma finale

Art. 26
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

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