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CSI MILANO

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Regolamento di Giustizia 2023/2024

Calcio

Regolamento calcio a 7 2022/2023

Schema regolamento calcio a 7 2023/2024 - parte 1

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Appendice al regolamento

Vademecum arbitri pallavolo

Referto arbitrale pallavolo

Referto arbitrale pallavolo Under 10

MODULISTICA CSI

GARANZIE ASSICURATIVE - Polizza Ordinaria

Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale di 3 milioni di euro, a copertura di eventuale richieste di risarcimento di danni a cose o persone che la società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre persone.

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti:

polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera;
polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro.
Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A.

               Polizza assicurativa                Vigenza polizza

Estensione garanzia infortuni

In via del tutto eccezionale,  le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco e ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell'attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.

TUTELA SANITARIA - Attività agonistiche e non agonistiche

Il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha approvato la Delibera 6/2022, per indicare con chiarezza la distinzione tra l’attività sportiva “agonistica” e “non agonistica”, nel rispetto delle normative vigenti.

L’attività sportiva agonistica, per qualsiasi disciplina praticata, è una attività che comporta impegno fisico e che viene svolta in modo continuativo, organizzato (dal CSI o dalle associazioni ad esso affiliate), all’interno di un sistema normativo (un regolamento) ed è finalizzata a conseguire prestazioni quali-quantitative con modalità competitive, cioè che preveda una classifica di merito legata ai risultati sportivi conseguiti. Per la pratica di questa attività l'Associazione sportiva deve acquisire e conservare il certificato di idoneità sportiva agonistico per quella disciplina, rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport.

L’attività sportiva “non agonistica” è quella attività motoria e sportiva svolta da tesserati ma priva dei connotati di agonismo e di competizione, ma che persegue obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. Per la pratica di questa attività, è sufficiente che l'Associazione sportiva acquisisca il certificato generico di idoneità, rilasciato anche dal medico/pediatra di famiglia. Nell’ambito di queste attività, vengono inoltre identificate alcune discipline che, per il basso o nullo impegno fisico, sono sempre considerate esenti dal certificato medico, anche se svolte in modo competitivo.

Leggere e ricordare il contenuto della Delibera 6/2022, disponibile in allegato, è un elemento fondamentale per i dirigenti delle associazioni e delle società sportive che aiuta a capire la corretta differenza tra le due attività e a richiedere, così, il certificato medico corretto nel rispetto delle normative vigenti.

VISITE MEDICHE

Attività agonistica

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono “agonistiche” le attività che comportano impegno fisico, praticate in modo continuativo, sistematico ed esclusivamente in forme organizzate, che si caratterizzano per la natura competitiva e per lo scopo di conseguire prestazioni con modalità competitive, che prevedano quindi una classifica di merito legata ai risultati sportivi quali-quantitativi conseguiti, ad ogni livello e nelle fasce di età così come raccomandate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva acquisire e conservare, per ciascun atleta tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, conforme a quanto previsto dalla Legge italiana. In base al D.P.R. 445 del 28/12/2000 i certificati medici di idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, non possono essere sostituiti da alcun altro documento. L’utilizzo di autocertificazioni sostitutive agli stessi è vietato dalla Legge italiana ed è pertanto privo di valore legale.
La richiesta di visita medico-sportiva deve essere presentata tramite
apposito modulo rilasciato dalla segreteria, compilato con i dati dell’atleta e timbrato e  firmato dal presidente della società.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è SPECIFICO, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l'idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall’atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.

Attività non agonistica

Ai fini della tutela sanitaria delle attività sportive, si intendono “non agonistiche” le attività motorie e sportive svolte da tesserati ma prive dei connotati dell'attività agonistica, che perseguano obiettivi di sviluppo psicofisico e di salute individuale e sociale. Esse sono pertanto intese come quelle discipline che considerano il movimento non dal punto di vista dell'efficacia e della qualità della prestazione, ma da
quello dello sviluppo di un'adeguata corporeità e motricità e che portino alla acquisizione di competenze alla base di una crescita fisica, affettiva, sociale e cognitiva.

Per lo svolgimento delle attività sportive non agonistiche è necessario, da parte della Associazione o società sportiva, acquisire e conservare, per ciascun tesserato, il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta, limitatamente per i propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dal medico iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana, e redatto sul modello adottato con D.M. 24/04/2013.

VALIDITA' DEL CERTIFICATO MEDICO D'IDONEITA'

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tesseramento) e devono essere in possesso della Società Sportiva  prima del tesseramento dell'atleta e alla sua partecipazione alla  attività  sportiva.

               Norme tutela sanitaria

Abolizione certificato medico per bambini fino ai 6 anni di età

Il Decreto interministeriale del 28/02/2018, firmato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport, sancisce l'abolizione dell’obbligo della certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età.

Il Decreto nasce da una precisa richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in questi soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, l'abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.

Infatti, i bambini in età prescolare sono sottoposti fin dalla nascita a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia; li si considera perciò tutti di per sé idonei all’attività fisica, fatti salvi i casi particolari che però sono già ampiamente noti al pediatra stesso.

               Decreto Ministeriale 28/02/2018

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