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CSI MILANO

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Regolamento di Giustizia 2021/2022

Calcio

Regolamento calcio a 7 2021/2022

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Schema regolamento pallavolo 2021/2022

Vademecum arbitri pallavolo

Referto arbitrale pallavolo

Referto arbitrale pallavolo Under 10

MODULISTICA CSI

GARANZIE ASSICURATIVE - Polizza Ordinaria

Tutte le associazioni sportive affiliate al CSI, godono in modo automatico di una polizza assicurativa sulla Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) a copertura di eventuale richieste di risarcimento di danni a cose o persone che la società, o i suoi tesserati possono aver causato ad altre persone.

Tutti i tesserati al CSI godono automaticamente di due coperture assicurative che tutelano la sicurezza di tutti i praticanti e di tutti gli operatori e dirigenti:

  • polizza sugli infortuni, con coperture che variano a seconda della tipologia di tessera;

  • polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), che proteggono il tesserato nel caso in cui venga raggiunto dalla richiesta di risarcimento di un danno involontariamente causato ad altre persone o a cose di proprietà altrui, fino a 1 milione e mezzo di euro.

Il CSI si avvale della collaborazione del broker assicurativo Marsh S.p.A. che si occupa anche della gestione dei sinistri, con coperture garantite dalla compagnia UnipolSai S.p.A.

               Polizza assicurativa

                Vigenza Polizza assicurativa 2021-2022

Estensione garanzia infortuni

In via del tutto eccezionale,  le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco e ictus cerebrale emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento dell'attività; queste evenienze, di norma, sono invece considerate condizioni patologiche derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo. Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.

TUTELA SANITARIA - Attività agonistiche e non agonistiche

I criteri legislativi che normano la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:

a) Per l'attività agonistica: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

b) Per l'attività non agonistica: Legge 189 dell'8 novembre 2012 di conversione del D.L. n. 158/2012 (c.d. decreto "Balduzzi"); Decreto Ministero della Salute del 24/04/2013 e dalle successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione del  D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto del Fare"); Decreto del Ministero della Salute dell'08/08/2014 sulle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.

A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela sanitaria dell'attività sportiva.

VISITE MEDICHE

Attività agonistica

Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come "agonistiche", gli atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.

In base a quanto deliberato del Consiglio nazionale del CSI, é considerata agonistica la pratica della pallavolo dal compimento del 10° anno di età e del calcio dal compimento del 12° anno di età.

Se il 10° e/o 12° anno vengono compiuti durante la stagione sportiva la visita medico agonistica può essere prenotata all'inizio della stagione stessa (es. chi compie i 10 anni a maggio 2020 può effettuare la visita agonistica già a settembre 2019).
La richiesta di visita medico-sportiva deve essere presentata tramite
apposito modulo rilasciato dalla segreteria, compilato con i dati dell’atleta e timbrato e  firmato dal presidente della società.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica è SPECIFICO, con indicazione dello sport per cui è stata concessa l'idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, in base alla richiesta effettuata dalla società sportiva e/o dall’atleta, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.

Attività non agonistica

E' sufficiente che l'atleta sia sottoposto a visita medica presso il medico o pediatra di base (o anche da un medico specializzato i medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico  Sportiva  Italiana  del  CONI)  che  ne  accerti  l'idoneità  alla  pratica  di  attività  sportiva non agonistica.  Ai  fini  del rilascio del certificato medico di idoneità  alla  pratica  sportiva non agonistica, è necessario quanto segue:  

L'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

Un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta della vita  per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno  patologie comportanti un rischio cardiovascolare;

Un  elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

Un  elettrocardiogramma  basale  debitamente  refertato  con  periodicità  annuale  per  coloro che, a prescindere  dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti  un aumentato rischio cardiovascolare.

Il certificato di buona salute, ovvero di idoneità sportiva non agonistica è GENERICO, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M di riferimento, il certificato di “stato di buona salute” deve essere rilasciato in conformità al modello allegato al DM stesso, e, quindi, deve indicare:
a) cognome, nome, luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione al SSN dello sportivo richiedente il certificato;
b) la dizione: “il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio”.
Certificati che rechino diciture differenti quali ad esempio (purché esse vengano iniziate in modo graduale, sotto la sorveglianza di personale qualificato) non assolvono dagli obblighi di legge e quindi non sono da ritenersi validi ai fini dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

VALIDITA' DEL CERTIFICATO MEDICO D'IDONEITA'

Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tesseramento) e devono essere in possesso della Società Sportiva  prima del tesseramento dell'atleta e alla sua partecipazione alla  attività  sportiva.

               Norme tutela sanitaria

Abolizione certificato medico per bambini fino ai 6 anni di età

Il Decreto interministeriale del 28/02/2018, firmato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport, sancisce l'abolizione dell’obbligo della certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, per i bambini fino a 6 anni di età.

Il Decreto nasce da una precisa richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in questi soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, l'abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.

Infatti, i bambini in età prescolare sono sottoposti fin dalla nascita a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia; li si considera perciò tutti di per sé idonei all’attività fisica, fatti salvi i casi particolari che però sono già ampiamente noti al pediatra stesso.

               Decreto Ministeriale 28/02/2018

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